Liquidity Risk Management
La Commissione Europea ha manifestato l’intenzione di modificare la bozza di Implementing Technical Standards redatta in conformità all’articolo 415, par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Credit Requirements Regulation o CRR).
L’Istituzione ha notificato la propria iniziativa all’Autorità Bancaria Europea che, ai sensi della CRR, elabora progetti di norme tecniche di attuazione della normativa primaria contenuta in detto Regolamento.
Le ulteriori metriche per il controllo della liquidità, previste dall’articolo 415, par. 3, lett. b) citato, sono adottate al fine di consentire alle autorità competenti di avere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità, proporzionato alla natura, alla dimensione e alla complessità delle attività dell’ente creditizio.
Nonostante l’Autorità Bancaria Europea abbia trasmesso la propria bozza di Implementing Technical Standards alla Commissione il 24 luglio 2014, quest’ultima ha ritenuto opportuno posticipare l’analisi degli stessi sino all’adozione del regolamento delegato ove il legislatore comunitario fornirà istruzioni dettagliate in materia di copertura della liquidità ai sensi della CRR.
La Commissione, in particolare, preme per l’eliminazione dei riferimenti contenuti nella bozza di ITS alle “fasce di scadenza” (maturity ladders), al fine di: (i) garantire l’allineamento normativo con altri atti che la Commissione adotterà in attuazione della CRR; e (ii) ridurre i costi di adeguamento regolamentare e la duplicazione dei costi di implementazione a beneficio degli operatori bancari.
L’Autorità Bancaria Europea ha sei settimane per trasmettere alla Commissione una versione revisionata della bozza di Implementing Technical Standards, ovvero una propria opinione sulle modifiche suggerite.
La Commissione intende, invece, adottare gli altri templates redatti dall’Autorità Bancaria Europea così come trasmessi in bozza, posticipando tuttavia l’entrata in vigore degli Implementing Technical Standards all’1 gennaio 2016, al fine di garantire un sufficiente tempo di adeguamento da parte degli enti creditizi